STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

A.A.A. - ASSOCIAZIONE AVICOLTORI AMATORIALI

 

 

Art. 1. - È costituita con sede in Jolanda di Savoia (Fe) via Colombana Nuvolè n. 9 l'associazione culturale senza scopo di lucro denominata “A.A.A. - ASSOCIAZIONE AVICOLTORI AMATORIALI”; Essa ha durata illimitata nel tempo è senza scopo di lucro, è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. - L'Associazione A.A.A. persegue i seguenti scopi:

- promuovere e sostenere le attività nel settore dello sviluppo del patrimonio avicolo nazionale; si prefigge di propagandare l'amore e la conoscenza degli uccelli e del loro habitat e, per tramite dei singoli allevatori soci, di diffondere i sistemi del loro corretto allevamento - sia a scopo ornamentale che espositivo - riproducendo anche soggetti altrimenti in via d'estinzione e selezionando nuove razze e/o colorazioni; si interessa, quindi, della loro protezione e dei connessi problemi ecologico-ambientati.

- diffondere la cultura avicola e l’amore per le razze di bassa corte  nel mondo giovanile e non;

- ampliare la conoscenza della cultura avicola e la diffusione delle razze avicole e uccelli in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni e promozione su mezzi di nuova generazione come internet;

- promuovere lo scambio tra i soci di avicoli e uova atte ad aumentare la popolazione avicola di razze selezionate e rare.

- proporre un sito internet come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

- informare i soci e favorire lo scambio di informazioni su tutte le precauzioni igeniche e le profilassi da utilizzare per proteggere il proprio allevamento e ottenere i risultati di crescita migliori dei  pulcini in tutte le loro fasi.

- di compiere ogni altro atto utile al raggiungi mento delle finalità statutarie cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale operano nella tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

Al fine del raggiungimento dei suddetti scopi sociali potrà in via residuale ed accessoria, svolgere attività di natura commerciale per autofinanziamento;  in tal caso dovrà osservare la normativa fiscale vigente.

Art. 3. - L'associazione A.A.A. per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

·              mostre, partecipazione a sagre paesane, convegni, conferenze, dibattiti, seminari.

·              pubblicazione di un sito atto a raggiungere i fini dell’associazione.

Art. 4. - L'associazione A.A.A. è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci sono:

- fondatori: persone, enti o istituzioni che si sono resi promotori della costituzione dell’associazione;

- ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale;

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata dal Presidente. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso ricorso entro 30 giorni, sul quale si pronuncia in via definitiva l’assemblea dei soci.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione l’assemblea o il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguente sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.

 Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. E’ esclusa in la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: beni, immobili e mobili, quote associative, contributi, donazioni e lasciti, rimborsi, attività marginali di carattere commerciale e produttivo, ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L’Organo Amministrativo deve redigere il rendiconto economico-finanziario annuale preventivo e consuntivo e deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro 120 giorni dal termine dell’esercizio. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono: l’assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente.

Art.. 11. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera con la maggioranza dei presenti.

 L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera con la maggioranza dei presenti.

 La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.  Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: elegge l’Organo Amministrativo o il Consiglio direttivo, approva il rendiconto economico-finanziario annuale preventivo e consuntivo e approva il regolamento interno. L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 2 ad un massimo di sette membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. – Se nominato, il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione A.A.A. Si riunisce in media una volta all’anno ed è convocato dal presidente, da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata, e scritta di almeno il 30% dei soci. Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea; formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione; elaborare il rendiconto economico-finanziario annuale consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno, elaborare il rendiconto economico-finanziario annuale preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo, stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci, Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.

Art. 15. – Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 17. – Tutte le cariche elettive sono gratuite; ad esse compete solo il rimborso delle spese ammesse e regolarmente documentate.

Art. 18. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.