A.A.A. - ASSOCIAZIONE
AVICOLTORI AMATORIALI
Art.
1. -
È costituita con sede in Jolanda di Savoia (Fe) via Colombana Nuvolè n. 9
l'associazione culturale senza scopo di lucro denominata
“A.A.A. -
ASSOCIAZIONE AVICOLTORI
AMATORIALI”;
Essa ha durata
illimitata nel tempo è senza scopo di lucro, è regolata a norma del Titolo I
Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
Art.
2. -
L'Associazione
A.A.A. persegue i
seguenti scopi:
- promuovere e sostenere le attività nel settore dello sviluppo del patrimonio
avicolo nazionale; si prefigge di propagandare l'amore e la conoscenza degli
uccelli e del loro habitat e, per tramite dei singoli allevatori soci, di
diffondere i sistemi del loro corretto allevamento - sia a scopo ornamentale che
espositivo - riproducendo anche soggetti altrimenti in via d'estinzione e
selezionando nuove razze e/o colorazioni; si interessa, quindi, della loro
protezione e dei connessi problemi ecologico-ambientati.
-
diffondere la cultura avicola e l’amore per le razze di bassa corte
nel mondo giovanile e non;
-
ampliare la conoscenza della cultura avicola e la diffusione delle razze avicole
e uccelli in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni e
promozione su mezzi di nuova generazione come internet;
-
promuovere lo scambio tra i soci di avicoli e uova atte ad aumentare la
popolazione avicola di razze selezionate e rare.
-
proporre un sito internet come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di
interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita
umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
-
informare i soci e favorire lo scambio di informazioni su tutte le precauzioni
igeniche e le profilassi da utilizzare per proteggere il proprio allevamento e
ottenere i risultati di crescita migliori dei
pulcini in tutte le loro fasi.
- di compiere ogni altro atto utile al raggiungi mento delle finalità statutarie
cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e
sociale operano nella tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.
Al fine del raggiungimento dei suddetti scopi sociali potrà in via residuale ed
accessoria, svolgere attività di natura commerciale per autofinanziamento;
in tal caso dovrà osservare la normativa fiscale vigente.
Art.
3. -
L'associazione
A.A.A. per il
raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
·
mostre, partecipazione a
sagre paesane, convegni, conferenze, dibattiti, seminari.
·
pubblicazione di un sito atto
a raggiungere i fini dell’associazione.
Art.
4. -
L'associazione
A.A.A. è aperta a
tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali,
ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci sono:
-
fondatori: persone, enti o istituzioni che si sono resi promotori della
costituzione dell’associazione;
- ordinari: persone o enti
che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la
quota annuale;
Le quote
o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
Art.
5. - L'ammissione
dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata
dal Presidente. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso ricorso entro 30
giorni, sul quale si pronuncia in via definitiva l’assemblea dei soci.
Art.
6. - Tutti i soci
sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento
interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di
comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio
dell'associazione l’assemblea o il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed
applicare le seguente sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.
Art. 7. -
Tutti i soci maggiorenni
hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. E’ esclusa
in la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art.
8. - Le risorse
economiche dell'associazione sono costituite da: beni, immobili e mobili, quote
associative, contributi, donazioni e lasciti,
rimborsi, attività marginali di carattere commerciale e produttivo, ogni altro
tipo di entrate.
I
contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale,
stabilite dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi
straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le
elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea,
che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie
dell'organizzazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
Art.
9. – L’anno
finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
L’Organo
Amministrativo deve redigere il rendiconto economico-finanziario annuale
preventivo e consuntivo e deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni
anno entro 120 giorni dal termine
dell’esercizio. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione
entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni
associato.
Art.
10. – Gli organi
dell’Associazione sono: l’assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il
Presidente.
Art.. 11. –
L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare
una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno
dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è
convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria
quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un
decimo degli associati. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se
è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza
dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei
presenti e delibera con la maggioranza dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in
prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei
soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e
delibera con la maggioranza dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso
pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data
dell’assemblea. Nell’avviso di
convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e
l’elenco delle materie da trattare.
Delle delibere assembleari
deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo
verbale.
Art.
12. – L’assemblea
ordinaria ha i seguenti compiti: elegge l’Organo Amministrativo o il Consiglio
direttivo, approva il rendiconto
economico-finanziario annuale preventivo e consuntivo e approva il regolamento
interno. L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e
l’eventuale scioglimento dell’Associazione. All’apertura di ogni seduta
l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il
verbale finale.
Art.
13. – Il consiglio
direttivo è composto da un minimo di 2 ad un massimo di sette
membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il
Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I
membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano
in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con
la maggioranza di 2/3 dei soci.
Art. 14.
– Se nominato, il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione
A.A.A. Si riunisce in media una volta all’anno ed è convocato dal presidente, da
almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata, e scritta di almeno il 30% dei
soci. Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: predisporre gli
atti da sottoporre all’assemblea; formalizzare le proposte per la gestione
dell’Associazione; elaborare il rendiconto economico-finanziario annuale
consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al
periodo di un anno, elaborare il rendiconto economico-finanziario annuale
preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle
spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo, stabilire gli
importi delle quote annuali delle varie categorie di soci, Di ogni riunioni deve
essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.
Art. 15.
– Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante
dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli
convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti
amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti
bancari e postali e procedure agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale
per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Art. 16.
– Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria.
Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con
finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Art. 17.
– Tutte le cariche elettive sono gratuite; ad esse compete solo il rimborso
delle spese ammesse e regolarmente documentate.
Art. 18.
– Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente
in maniera.